Art. 1
Oggetto della professione
A coloro che sono iscritti nellalbo
dei ragionieri e periti commerciali (art. 2229 cod. civ.) è riconosciuta competenza
tecnica in materia di ragioneria, di tecnica commerciale e di economia aziendale nonché
in materia di amministrazione e di tributi. In particolare formano oggetto della
professione le seguenti attività:
- lamministrazione e la liquidazione di aziende, di
patrimoni e di singoli beni;
- le perizie contabili e le consulenze tecniche;
- la revisione dei libri obbligatori e facoltativi delle
imprese ed ogni indagine in tema di bilancio, di conti, di scritture e di ogni documento
contabile delle imprese;
- i regolamenti e le liquidazioni di avarie marittime;
- le funzioni di sindaco delle società commerciali e degli
altri enti;
- le divisioni dei patrimoni, la compilazione dei relativi
progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione;
- i piani di contabilità per aziende private e pubbliche, i
riordinamenti di contabilità per riorganizzazioni aziendali;
- le determinazioni dei costi di produzione nelle imprese
industriali, le rilevazioni in materia contabile e amministrativa.
Lautorità giudiziaria e le
pubbliche amministrazioni debbono affidare normalmente gli incarichi relativi alle
attività di cui sopra ai ragionieri e periti commerciali iscritti nellalbo, salvo
che si tratti di incarichi che per legge rientrano nella competenza dei dottori
commercialisti, degli avvocati e dei procuratori o che lamministrazione pubblica
conferisce, per legge, ai propri dipendenti.
Lelencazione di cui al presente
articolo non pregiudica lesercizio di ogni altra attività professionale dei
ragionieri e periti commerciali, né quanto può formare oggetto dellattività
professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti.
Art. 2
Esercizio della professione
Il ragioniere e perito commerciale non
può esercitare la professione se non è iscritto nellalbo.
Art. 4
Obbligo del segreto professionale
I ragionieri e periti commerciali iscritti
nellalbo hanno lobbligo del segreto professionale.