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PREMESSA
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Ordinamento della professione di Ragioniere e Perito Commerciale

(Decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1953, n. 1068, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 1954)

Titolo I

Disposizioni Generali

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Art. 1

Oggetto della professione

A coloro che sono iscritti nell’albo dei ragionieri e periti commerciali (art. 2229 cod. civ.) è riconosciuta competenza tecnica in materia di ragioneria, di tecnica commerciale e di economia aziendale nonché in materia di amministrazione e di tributi. In particolare formano oggetto della professione le seguenti attività:

  1. l’amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
  2. le perizie contabili e le consulenze tecniche;
  3. la revisione dei libri obbligatori e facoltativi delle imprese ed ogni indagine in tema di bilancio, di conti, di scritture e di ogni documento contabile delle imprese;
  4. i regolamenti e le liquidazioni di avarie marittime;
  5. le funzioni di sindaco delle società commerciali e degli altri enti;
  6. le divisioni dei patrimoni, la compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione;
  7. i piani di contabilità per aziende private e pubbliche, i riordinamenti di contabilità per riorganizzazioni aziendali;
  8. le determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali, le rilevazioni in materia contabile e amministrativa.

L’autorità giudiziaria e le pubbliche amministrazioni debbono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attività di cui sopra ai ragionieri e periti commerciali iscritti nell’albo, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrano nella competenza dei dottori commercialisti, degli avvocati e dei procuratori o che l’amministrazione pubblica conferisce, per legge, ai propri dipendenti.

L’elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l’esercizio di ogni altra attività professionale dei ragionieri e periti commerciali, né quanto può formare oggetto dell’attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti.

Art. 2

Esercizio della professione

Il ragioniere e perito commerciale non può esercitare la professione se non è iscritto nell’albo.

Art. 4

Obbligo del segreto professionale

I ragionieri e periti commerciali iscritti nell’albo hanno l’obbligo del segreto professionale.

 

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Copyright © 1998 Studio Umberto Larovere
Aggiornato il: 26 giugno 1999

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